L’Ufficio Reclami di AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo (con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa). I Reclami relativi al comportamento dei Broker e dei loro dipendenti/collaboratori saranno gestiti direttamente dal Broker interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il Reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente al Broker, dandone contestuale notizia al Reclamante, affinché l'intermediario provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al Reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Il Reclamo dovrà contenere:
- Dati indentificativi del Reclamante e/o Proponente (nome, cognome, indirizzo, mail);
- Numero polizza o del sinistro a cui il Reclamo afferisce;
- Descrizione chiara dei motivi per i quali si presenta il Reclamo;
- Eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.
Il Reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato.
Qualora il Reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, con una delle seguenti modalità:
- Posta ordinaria: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma;
- PEC (posta elettronica certificata ed abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di PEC) del Servizio Tutela del Consumatore: tutela.consumatore@pec.ivass.it
- PEO (posta elettronica ordinaria): dell’Istituto: email@ivass.it
- Fax: 0642133206
corredando l’esposto con copia del Reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione di reclamo scritto all’IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono reperibili sul sito www.ivass.it, sezione “Per i Consumatori” – sottosezione “RECLAMI” o al link.
Resta, comunque, salva per il Reclamante la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. A tale proposito, si segnala che i Reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria, non rientrano nella competenza dell’IVASS.
Infine, nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’IVASS, come già sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- la mediazione civile: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti);
- la negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia - AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria);
- la conciliazione paritetica: nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo;
- l’arbitrato: se previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
- l’arbitro assicurativo (AAS): istituito dal D.M. n. 215 del 6 novembre 2024, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso www.arbitroassicurativo.org, ove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
- Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO): Il Reclamante potrà altresì rivolgersi direttamente al sistema competente in Irlanda – Indirizzo: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 – Tel. +353 1 E-mail000 - E-mail: info@fspo.ie – Sito: www.fspo.ie
Nel caso di controversia con un’impresa che ha sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea, per tentare di risolvere la questione in via stragiudiziale delle liti transfrontaliere, è possibile presentare Reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET che poi procederà a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al Reclamante oppure rivolgersi direttamente al sistema estero competente che gestisce la procedura nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea (finance.ec.europa.eu).