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Reclami AmTrust International Underwriters DAC.

Eventuali reclami, ovvero dichiarazioni di insoddisfazione, riguardanti il rapporto contrattuale con
AmTrust International Underwriters DAC o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Ufficio Reclami AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Clerici, 14 - 20121 Milano | Fax +39 0283438174 | Email: reclami@amtrustgroup.com

L’Ufficio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.

Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’Intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo.

Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinchè provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’Intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’Impresa preponente.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, ovvero a suo giudizio, potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, con le seguenti modalità:

  • via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
  • via fax al numero +39 0642133206;
  • via PEC all’indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it oppure ivass@pec.ivass.it

corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono contenere:

  • a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • d) Copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione, all’Intermediario assicurativo o all’Intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
  • e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione di reclamo scritto all’IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono reperibili sul sito www.ivass.it alla sezione “Per i Consumatori” – sottosezione “RECLAMI – Guida”.

Tale modello è scaricabile anche dal link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

• la mediazione civile: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti);

• la negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria);

• la conciliazione paritetica: nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C.Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo;

• l’arbitrato: se previsto nelle Condizioni di Assicurazione.

Il reclamante potrà altresì rivolgersi direttamente al sistema competente in Irlanda: Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 – Tel. +353 1 567 7000 - Email: info@fspo.ie – Sito: www.fspo.ie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.